Reati del Codice della Strada
La condotta tipica del reato di cui all’art. 187 C.d.S. – lo stato di alterazione in conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
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Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone, con la sentenza n. 477/17, assolve per insussistenza del fatto l’imputata di reato ex art. 187 C.d.S. in quanto non sussiste prova idonea e sufficiente della materialità del reato laddove non sia stato accertato lo stato di alterazione capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida.
Ai fini della prova dell’elemento materiale del reato è necessario acquisire specifici elementi sintomatici esterni che confermino l’attualità dell’alterazione.
Estinzione del reato ex art. 168 bis c.p. – Messa alla prova – competenza a irrogare la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di guida in stato d’ebbrezza
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Con la sentenza in oggetto la Cassazione, pronunciandosi sul ricorso contro una sentenza del Tribunale di Novara, ha stabilito che il Giudice, nel dichiarare l’estinzione del reato una volta constatato l’esito positivo della messa alla prova, non è competente all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente, attività quest’ultima, di competenza dell’autorità prefettizia.
Messa alla prova – estinzione reato - sanzioni accessorie
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Il positivo esito della messa alla prova ex art. 168 bis c.p. comporta la declaratoria di estinzione del reato ma non esime il Giudice dall’applicazione delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 168 ter ultimo comma c.p.
Art. 186 comma 2 lett b) e comma 2 sexies Codice della Strada – accertamento (solo qualitativo) con apparecchio pre-test – insufficienza – necessità di accertamento quantitativo mediante etilometro – accertamento indifferibile e urgente - mancanza di previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore – nullità generale intermedia e relativa
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Solo mediante etilometro è possibile accertare e certificare il tasso alcolemico presente nel sangue in un dato momento. Senza tale esame tecnico – o altro equipollente – non è possibile accertare l’esistenza di un fatto costituente reato.
Non sono a tal fine sufficienti esami preliminari di natura unicamente qualitativa, atteso che i medesimi possono al più consentire di apprezzare l’uso di sostanze alcooliche da parte dell’interessato, ma non il valore di alcool presente nel sangue e, di conseguenza, il parametro necessario per qualificare una data violazione come solo amministrativa o anche penale e, in quest’ultimo caso, per individuare l’ipotesi di reato da contestare.
Non è quindi possibile accertare la sussistenza di un fatto costituente reato mediante un accertamento (solo) qualitativo con esito positivo con apparecchio pre-test.
Per le sue caratteristiche l’accertamento compiuto mediante etilometro è senz’altro da qualificare come indifferibile e urgente come affermato in maniera autorevole e costante dalla giurisprudenza (cfr. Cass, sez. un. n. 5396 del 29.1.2015 – dep. 5.2.2015, Rv 263025). Infatti, esso s’inquadra tra gli “accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalle ispezioni personali” che, ricorrendo il pericolo che le “tracce pertinenti al reato si alterino o si disperdano o comunque si modifichino”, possono essere compiuti direttamente dalla p.g. ai sensi dell’art. 354 c.p.p., previo avviso alla persona sottoposta a indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. È conclusione, questa, confortata dal richiamo operato dall’art. 114 disp. Att. C.p.p. – per il tramite dell’art. 356 c.p.p. – agli accertamenti di cui all’art. 354 c.p.p.
Ne consegue che se il soggetto sottoposto ad accertamento quantitativo mediante etilometro non viene previamente avvisato della facoltà di avvisare un difensore di fiducia, l’atto compiuto è colpito da nullità generale intermedia e relativa all’inosservanza delle disposizioni concernenti “l’assistenza dell’imputato” prevista dall’art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p., deducibile fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, nel verbale di accertamenti urgenti sulla persona non si fa menzione dell’avvenuta comunicazione all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Art 143. comma 3 CdS – aggravante del sinistro stradale con lesioni alle persone - esclusione
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In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante speciale dell’aver causato un incidente, è necessaria l’individuazione di un obiettivo nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza del reo e l’incidente dallo stesso provocato, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso (cfr., Cass. pen., sez. IV, 4/7/2013, n. 31360; Cass. pen., sez. IV, 28.5.2013 n. 37743).
Non è integrata la circostanza aggravante de qua laddove l’incidente sia stato cagionato da colpa altrui, nulla avendo concorso lo stato di alterazione nella violazione della normativa cautelare ovvero nella omessa attuazione di manovre anche di emergenza volte a scongiurare l’evento.
Guida in stato di ebbrezza ex art. 186 co. 2, lett. c), co. 2 sexies e co. 2 bis C.d.S. – contestualità degli accertamenti tecnici.
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L’art. 186 co. 2, lett. c), co. 2 sexies e co. 2 bis C.d.S. punisce colui che, alla guida di un veicolo, provoca un sinistro stradale a causa del proprio stato di alterazione dovuto all’uso di sostanze alcoliche.
L’accertamento dello stato di alterazione, attraverso la sottoposizione dell’indagato ad alcoltest, tuttavia, deve essere contestuale al sinistro e non può avvenire dopo più di un’ora dallo stesso.
Andrà, pertanto, assolto l’imputato dal reato di guida in stato di ebbrezza quando non vi sia contestualità tra la condotta di guida e la prova etilometrica e, vieppiù, nel caso in cui il prevenuto dichiari di aver assunto sostanze alcoliche dopo il sinistro (versione, peraltro, confermata dai testi escussi in sede dibattimentale).
Guida in stato di ebbrezza – rifiuto di sottoposizione agli accertamenti tecnici – indici sintomatici dello stato di alterazione
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L’espresso rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnici volti a verificare l’assunzione di bevande alcoliche configura la fattispecie di cui all’art. 186, c. 7, C.d.S.. I suggestivi plurimi indici sintomatici dello stato di alterazione (tra i quali eloquio sconnesso, atteggiamento aggressivo, equilibrio precario) per assunzione di alcol rendono ragione della concreta possibilità di menomazione della capacità psicofisica del conducente tale da giustificare certamente l’alcoltest.
Sicché, essendo logico ritenere che, per l’evidente timore degli esiti, l’imputato volesse sfuggire alle sue responsabilità, anche sul piano psicologico alcun dubbio può sussistere circa l’integrazione del reato.
Reato ex art. 187 CdS. Insussistenza elementi sintomatici che giustifichino la sottoposizione al drug test.
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Non si configura il reato ex art. 187, comma 8, C.d.S. qualora l’istruttoria dibattimentale non consenta di fornire la prova certa circa la sussistenza degli elementi sintomatici che giustificherebbero la richiesta di sottoposizione al drug-test e la conseguente contestazione di rifiuto.
Art. 186 co.2 LETT. B) C.d.S..- Guida di un velocipede in stato d’ebrezza e conseguente sinistro stradale. Assoluzione ex art. 530 co.2 c.p.p..
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Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Bolloli, con la sentenza n.4/2019, ha mandato assolto ex art. 530 comma 2 c.p.p. l’imputato per non essere stata raggiunta prova certa circa la sua responsabilità penale.
Nel caso di specie il Giudice, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, in sentenza ha rilevato che: 1) in ordine all’incidente che aveva visto coinvolto l’imputato lo stesso giorno, i mezzi - tra cui la sua bicicletta- erano stati ormai spostati dalla posizione di quiete nel momento in cui gli operanti erano intervenuti; 2) era intercorso un imprecisato lasso temporale tra il sinistro e l’effettuazione del prelievo dei liquidi biologici dell’imputato (fatto commesso in data 8 Maggio 2012, referto “accettato 21 Maggio 2012” e “stampato 10 Giugno 2012”); 3) alcun accertamento relativo alla sintomatologia di una recente assunzione di sostanze alcoliche era stato mai svolto dagli operanti.