Altri reati
Detenzione di arma comune da sparo ex art. 2 Legge 895/67 – nozione di arma – arma in precarie condizioni di conservazione – replica di armi antiche
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Con la sentenza in commento il Tribunale di Novara ha affrontato ex professo alcune questioni rilevanti in tema di detenzione di armi comuni da sparo.
Sotto un primo profilo il Tribunale ha escluso che si possa negare la qualifica di “arma”, in senso penalmente rilevante, qualora essa sia in precario stato di conservazione o sia anche parecchio difficoltoso il reperimento delle munizioni. L’esclusione della qualifica è da ricollegarsi soltanto a uno stato di assoluta e irreversibile inefficienza.
Sotto altro profilo il Tribunale ha escluso che siano armi antiche – escluse, come noto, dall’applicazione della disciplina in tema di armi – le armi costruite successivamente al 1890 seppure costituenti mere repliche di modelli ideati prima di tale data.
Detenzione illecita di arma comune da sparo – elemento soggettivo - insussistenza
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E’ escluso l’elemento soggettivo del dolo nel reato di detenzione illecita di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895/67, qualora l’arma, di proprietà di soggetto deceduto, si trovi nella medesima abitazione di cui alla denuncia originaria, ben custodita in un cassetto ed in maniera non visibile.
Il Giudice, nel caso specifico, riteneva verosimile la versione dell’imputata, che dichiarava di non ricordare che il marito defunto fosse in possesso della pistola rinvenuta.