Reati colposi e responsabilità professionale
Colpa professionale medica – art. 589 c.p. – art. 3 L. 8/11/12 n. 189 (Legge Balduzzi) – abolitio criminis parziale – rispetto delle linee guida e colpa lieve – colpa lieve e imperizia, negligenza e/o imprudenza - non sussistenza della responsabilità penale
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L’art. 3 della Legge 8/11/2012 n. 189 (Legge Balduzzi) prevede che l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.
(Dopo oscillazioni giurisprudenziali il diritto vivente ha definitivamente accolto la tesi che) tale previsione integri una abolitio criminis parziale, fruibile dal sanitario che, in un contesto di generale attinenza a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, sia incorso - appunto - in colpa lieve.
L’iniziale prospettazione – sino a tempi recenti affermata dall’jus receptum – di una supposta limitazione della Balduzzi al solo profilo dell’imperizia, con la conseguenza che l’esenzione non opererebbe per gli errori connotati da negligenza o imprudenza, pur in presenza dell’attinenza alle linee guida e di un grado lieve della colpa, è opinatamente dismessa dagli arresti più recenti: essendo chiaro che l’intento originario del Legislatore era non altro – e non meno – che il ricorso allo strumento della abolitio criminis parziale in riferimento a tutti i casi di colpa lieve connotati dal rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida (senza alcuna limitazione a una sola delle forme di colpa di cui al terzo capoverso dell’art. 432 c.p.).
La Balduzzi non è prevista limitatamente ai casi di imperizia ma riguarda anche i casi di errore connotato da negligenza e/o imprudenza. Vale a dire che qualora il sanitario rispetti le linee guida e agisca con colpa lieve (sotto il profilo – indifferentemente - dell’imprudenza, della negligenza e/o dell’imperizia) non sussiste in capo allo stesso alcuna responsabilità penale.
Alla luce di ciò qualora, secondo la ricostruzione del caso acquisita dal giudice, il sanitario abbia rispettato le linee guida e si sia correttamente ottenuto ad esse, non sussiste alcun profilo di colpa e di conseguenza non vi è motivo di ricorrere all’applicazione della Legge Balduzzi, posto che l’assoluzione deve essere fondata in primis sull’assenza di dati che - nel caso concreto - indussero il sanitario a discostarsi dalle linee guida.
Quindi, qualora il sanitario abbia rispettato le linee guida e non si sia ravvisato – nel caso concreto - alcun motivo per discostarsi da queste, non sussiste in capo al medico alcun profilo di colpa.
Solo allorché si ravvisi un dovere del medico a discostarsi dalle linee guida si potrà individuare un profilo di colpa e – nel caso di colpa lieve o lievissima – a nulla rileva se questa attiene alla categoria colposa della prudenza poiché non vi è alcuna limitazione (imposta dal legislatore) all’operatività della norma ai soli casi in cui l’evento lesivo sia cagionato a causa di imperizia.
Responsabilità colposa per guida di autoveicoli – improvviso colpo di sonno – prevedibilità
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In tema di reati colposi determinati dalla perdita di controllo di un autoveicolo, salva l’eventualità di un malore improvviso (collegato a situazioni organiche o a sindromi funzionali), in assenza di elementi concreti capaci di renderlo plausibile (ad esempio l’età e le condizioni psicofisiche dell’imputato) ed in presenza, d'altra parte, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore quale un improvviso colpo di sonno, va ritenuta la responsabilità colposa del conducente, posto che il colpo di sonno dovuto a spossatezza per la lunga veglia non costituisce fattore imprevedibile tale da interferire o escludere la capacità di intendere e di volere (cfr., Cass. pen., sez. IV, 26.2.2013 n. 9172; Cass. pen., sez. IV, 20.5.2004 n. 32931; Cass. pen., sez. IV, 30.10.2001 n. 41097; Cass. pen., sez. IV, 14.10.1988 n. 5952).
Responsabilità medica – ruolo delle linee guida – limitazione della responsabilità alla colpa grave per i soli casi di imperizia
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In tema di responsabilità medica, l'art. 3 del D.L. n. 158/2012 (conv. in L. n. 189/2012) statuisce che, fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., “l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”. Le linee guida non configurano delle regole la cui violazione implica un’ipotesi di colpa specifica, consistendo piuttosto in una “utile guida” per orientare le decisioni terapeutiche di guisa che, avendo solo funzione orientativa non assurgono a norme cautelari obbligatorie da parte del sanitario il quale, a dispetto di ogni automatismo, può e deve essere sempre libero di scegliere la soluzione più appropriata nell’approccio al caso a lui sottoposto. Contenendo le linee guida solo regole di perizia, la limitazione di responsabilità alla sola colpa grave opera esclusivamente nei casi in cui all'esercente la professione sanitaria venga mosso un addebito di imperizia e non anche quando il rimprovero riguarda la violazione del dovere di diligenza e di prudenza da cui sia dipeso l'evento penalmente rilevante. (Nel caso di specie non è stata ravvisata la colpa grave nella condotta di due chirurghi che, a quattro mani, rimuovevano i visceri del paziente producendo, per trazione, la lesione della vena renale, il cui sanguinamento veniva tempestivamente interrotto con due punti di sutura, che solo successivamente cedevano per verosimili gravi complicanze esogene provocando uno shock emorragico. Nello specifico, l’uso delle mani per rimuovere i visceri è stato ritenuto rispondente a criteri di attenzione, prudenza e diligenza, laddove solo per non adeguata perizia – intesa come capacità manuale di separare e movimentare le strutture addominali - si finiva con lacerare o disinserire la vena renale).
Lesioni personali stradali gravi- plurimi certificati medici- nesso causale indispensabile per ogni certificato
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Derubricato nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 590 co 1 c.p., con conseguente procedibilità a querela, il reato di cui all'art. 590bisc.p. se i sintomi riportati sul certificato medico in atti non sono inequivocabilmente riconducibili al sinistro per cui è causa (nel caso di specie il certificato medico rilasciato dal medico curante un mese dopo il sinistro prescriveva 30 giorni di riposo per cefalea, vertigini e nausea, riferendosi alla paziente come ad un "pedone investito da auto" ma non mettendo in correlazione l'investimento con i sintomi da lui appurati il mese successivo).